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  • Erminio Ressegotti
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    Ritengo che sia più corretto affermare che la degenerazione dei servizi pubblici sia ancora una volta un fatto che è stato trasversale a tutte le esperienze di società che si dichiarano democratiche ed espessione della volontà popolare, necessita un controllo di qualità da soggetti terzi fra chi costruisce e di chi lavora e dell’utenza popolare. Per l’analisi di queste degenerazioni ci sono testi a cui attingere per un qualificato approfondimento.

    in risposta a: Democrazia e conferenza per il futuro dell’Europa #6001 Score: 0
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    Dalla analisi di Dario, sembra che le proposte sono un esercizio teorico di architettura di distribuzione di potere e decisionale che non hanno prospettive di aggregazione e tempi

    Io sarei per parlare di FARE IL CAMBIAMENTO, omogeneizzando a livello europeo gli strumenti della democrazia diretta.

    in risposta a: Legge sul conflitto di interesse #5269 Score: 0
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    Caro Leo,

    il link é quello che anche tu hai messo in un precesente post del 14 marzo. perchè nel mio post non va bene ?

    in risposta a: Legge sul conflitto di interesse #5079 Score: 0
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

     

    https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361!vig=

    Questi strumenti di contrasto per eliminare la possibilità che ci siano conflittualità sia di tipo incompatibilità elettiva e  sono applicati in molti paesi Europei e in alcuni stati degli USA.

    Storicamente le Svizzera ha da lungo tempo alcuni strumenti  idonei ad escludere dalla approvazione parlamentare le più evidenti e classiche situazioni di conflitto di interessi di tipo economico. Ci sono altre situazioni decisionali dove tale conflitto è emerso, ad esempio il sistema elettorale e la raccolta firme per la presentazione ed ammissione delle liste al voto.

    nel contesto d specifico del tema si propone la modifica del testo di legge in vigore sopra linkato con le integrazioni in grassetto.

    CAPO II
    Eleggibilita’ e conflitto di interessi

    Art. 6. …………………

    Art. 7. …………………

    Art. 8.  ………………..

    Art. 9. ……………….

    Art. 10. ……………….

    Art 10 bis …………….

    Il conflitto di interessi è presente nella attività parlamentare degli eletti e degli amministratori degli Enti territoriali.

    In presenza di deliberazioni parlamentari, di carattere sia collegiale che di singoli parlamentari, nei quali si deliberano contenuti che attribuiscono vantaggi personali sia di tipo economico quali emolumenti, benefit, sia di normative che permettano di accedere a contributi personali, familiari ed altre modalità dolose e comunque non appartenenti a normative di tipo generale per i cittadini, si vengono a concretizzare situazioni definibili come conflitto di interessi che a priori non garantiscono ai cittadini l’esercizio della loro libertà decisionale  nell’esclusivo interesse dei cittadini; si ritiene che tali atti debbano essere decisi dalla volontà popolare. tramite specifici referendum vincolanti. Si ritiene altresi che si ravvisa la presenza di interessi quando per legge venga statutariamente previsto il controllo amministrativo delle attività parlamentari e/o di enti territoriali, in tal caso la nomina di tali persone chiamate a fare la verifica, non possono essere oggetto di decisione da parte dei soggetti politici ed amministrativi sottoposti a tale verifica.

    Tale incarico potrà essere assegnato per un massimo di due mandati.

    La  verifica della presenza negli atti deliberativi di una condizione dei conflitti sopra evidenziate e peraltro non esclusivi, viene attribuita ad una sezione specifica della Corte Costituzionale, che deve essere chiamata ove possibile a sottoporre preliminarmente la valutazione della presenza di tali condizioni.

    A tutela dei cittadini, la stessa sezione potrà essere chiamata ad esprimersi in modo vincolante a fronte di ricorsi di merito. 

     

     

    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    Erminio, [01.03.21 12:48]
    Panoramica vasta con approfondimenti molto  interessanti

    Democrazia partecipativa e democrazia deliberativa: una risposta plausibile alla “crisi della democrazia”?

     

    in risposta a: Referendum propositivo (da fare ripartire l’iter) #4994 Score: 1
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    Ripartire con l’iter approvativo delle modifiche della costituzione che permetterebbe anche leggi di Iniziativa popolare ad approvazione/opposizione/ controproposta, e in caso di voto negativo o non concordato con i proponenti, fare referendum popolare.

    In questo momento la costituzione prevede due tipologie di referendum su iniziativa diretta dei cittadini. la prima prevede la raccolta di 50.000 firme e la seconda di 500.000 firme. In entrambi i casi non esiste una tempistica prefissata. L’esperienza ha mostrato che con la prima tipologia la stragrande maggioranza non è arrivata nelle aule parlamentari, mentre molte delle seconde sono state affermando che se il parlamento legifera in autonomia delle modifiche di legge che a loro parere ha dato seguito alla richiesta dei promotori, senza contraddittorio, la richiesta referendaria viene evitata ed ai promotori non resta che attivare un nuovo referendum. Credo che al riguardo ci siano pareri della Corte Costituzionale.

    La proposta di legge

    La proposta di legge costituzionale A.C. 1173Modifica all’articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare” (deputati D’Uva ed altri), abbinata con la proposta di legge costituzionale A.C. 726 “Modifica dell’articolo 71 della Costituzione, concernente l’iniziativa delle leggi e l’introduzione del referendum propositivo” (deputati Ceccanti ed altri), è stata presentata alla Camera il 19 settembre 2018 e assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali in sede referente il 3 ottobre 2018.

    L’Assemblea della “Camera ha approvato, il 21 febbraio 2019, in sede di prima deliberazione, la proposta di legge costituzionale C. 1173-A e abb. “Modifiche all’articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1”. Votazioni: presenti 430, votanti 413, astenuti 17, maggioranza 207, favorevoli 272, contrari 141.

    L’esame in Commissione è iniziato il 16 ottobre 2018 e si è concluso il 15 gennaio 2019.

    Dal 16 gennaio 2019 è iniziato l’esame in Assemblea che si è concluso con la votazione finale il 21 febbraio 2019.

    Successivamente viene attivata la omologa commissione I°del Senato che lavora fino al 30/07/2020, proponendo di passare all’affronti di altre proposte di legge  n.1437 e consultiva di un atto di governo n.99. In data 08/07/2020 la ripresa della trattazione della legge  1089 viene ricandelarizzata dalla commissione su proposta del Presidente e posposta ad altre leggi con questa comunicazione:

    Legislatura 18ª – 1ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 123 del 08/01/2020

    COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
    Il PRESIDENTE riferisce sull’esito della riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa,nella quale si è convenuto di iniziare o proseguire – nel corso delle prossime sedute – l’esame dei seguenti provvedimenti, già iscritti
    all’ordine del giorno:
    disegno di legge costituzionale n.1440 e connessi (estensione elettorato per il Senato);
    disegno di legge costituzionale n.83 e connessi (tutela costituzionale dell’ambiente);
    disegno di legge costituzionale n. 388 (priorità di esercizio dell’azione penale);
    disegno di legge costituzionale n.1089 (iniziativa legislativa popolare e referendum

    in risposta a: Federalismo #4964 Score: 0
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    Proposta di piccole modifiche condivise dell’abstract del testo di Guido De Simone, se il problema resta il numero di caratteri, ridotto a 1.836

    “Il federalismo, ispirato ai costituenti americani dal sistema sviluppato dalla tribù degli Irochesi, è oggi molto diffuso in vari paesi complessi del mondo.

    Il federalismo consiste nel federare un dato numero di enti territoriali (p.e.: Regioni) con un governo federale (Stato Federale) che li coordina. Si basa sul «principio di sussidiarietà», consistente nel decidere localmente tutto ciò che è possibile e centralmente solo ciò che non può essere deciso localmente (welfare, infrastrutture nazionali, forze dell’ordine, esercito, ecc.).

    Il principio di sussidiarietà deve essere applicato a partire dal più basso livello, al limite dal singolo cittadino, coerentemente con le decisioni da prendere.

    L’autonomia degli enti territoriali federati si basa su una prevalente fiscalità riscossa localmente, mentre quella nazionale oltre a garantire i servizi comuni, provvede al necessario riequilibrio da parte dello Stato per eliminare sperequazioni a danno degli enti territoriali più deboli. Va incentivata la solidarietà tra enti territoriali.

    Il Federalismo distribuisce il potere e quindi favorisce la partecipazione dei cittadini nelle decisioni, così migliorando la democrazia. Inoltre, la distribuzione del potere rende più difficile l’interferenza delle lobby più potenti.

    Nel caso della Svizzera, i cui cantoni possono avere legislazioni diverse, il confronto reciproco induce a miglioramenti: si adottano le soluzioni che altrove hanno dimostrato vantaggi.

    L’introduzione del Federalismo in Italia così concepito rimedia alle modifiche fin qui apportate alla Costituzione (Titolo V, Province) che hanno sbilanciato il rapporto tra enti territoriali e statali. Per evitare ulteriori errori, è auspicabile che l’introduzione del Federalismo, come ogni modifica costituzionale di rilievo, siano il frutto del lavoro di una Costituente”

     

    in risposta a: Come FARE PROGREDIRE la democrazia #4885 Score: 0
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    Aggiungerei fra i testi interessanti,  il libro La politica senza partiti – Ostrogorski e l’organizzazione della politica tra 800 e 900 di Gaetano Quagliarello Gaetano – Biblioteca di Cultura Moderna Laterza. 1993

    in risposta a: Quorum zero o limitato per le votazioni popolari #4764 Score: 0
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    Questo punto è estremamente divisivo e merita una approfondita riflessione.

    Molte argomentazioni sono abbastanza esaustivamente presenti nel testo della Commissione di Venezia che è specificatamente redatta sull’uso del referendum in tutte le molteplici ipotesi di un suo utilizzo.

    Sostanzialmente propone di non applicare un quorum  per una serie di motivi. Il più significativo è che anche una esigua minoranza che tradizionalmente si astiene dalla normale frequenza elettorale delle votazioni ordinaria che oggi si attesta al 50%  permette di non rendere valido il risultato.  senza quorum i consenso alle proprie tesi è basato solo sulle validità delle motivazioni.  Anche l’ultimo referendum vincolante a quorum zero, ha obbligato i due fronti ad attivare al massimo i propri sostenitori, superando in partecipazione l’affluenza alle votazioni elettorali ordinarie.  Quelle consultive la partecipazione è percentualmente inferiore. Se si vuole veramente la massima corrispondenza della volontà popolare, il quorum zero è il più efficace. Un altro ragionamenti si preoccupa che dal lunto di vista teorico anche pochi partecipanti possono decidereper tutti gli elettori. Se cio avviene è solo perche il risultato non appare incidente sulle prospettive post referendum e i cittadini lasciano a chi pensa seriamente di sostenere una delle due ipotesi, vada a votare. Nella proposta ferma in parlamento al Senato, la mediazione ha fatto salire il limite quorum al 25% degli aventi diritto al voto. Non si capisce come mai per una decisione estremamente importante quale il referndum costituzionale che dovrebbe essere sempre obbligatorio e vincolante come è previsto in molti stati, Svizzera inclusa,  il quorum zero sia stato proposto dai padri costituenti, mentre pe decisioni di minor importanza si propongono quorum demotivanti alla partecipazione dei cittadini, forse vi è qualche logica talmente ovvia che evito di evidenziare. Si ritiene che in questo momento l’opzione di quorum al 25% che prevede la legge oggi in itinere al senato, si possa accettare in quanto comunque porta con se il fondamentale principio di permettere leggi di iniziativa popolare con possibile opzione finale referendaria. Modifiche future saranno possibili quando i fatti dimostreranno l’infondatezza  delle motivazioni di chi lo sostiene.

    in risposta a: Sistema Elettorale Proporzionale #4763 Score: 0
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    La Costituzione Italiana non ha dubbi nell’affermare che la tipologia di voto sia la migliore espressione di democrazia e che passa attranerso libere preferenze sulla base di aggregazioni programmatiche omogenee fra cittadini. Pur emotivamente pensare che sia comunque positiva la votazione diretta di un semplice iscritto nelle liste elettorali, ciò porta ad una differenziazione dei voti ricevuti che se applichamo uno stringente criterio di proporzionalità del conseguente potere decisionale che in questo caso viene attribuito singolarmente e differenziato con tutti gli altri eletti fino a raggiungere il numero di parlamentari prefissato. La gestione di ogni singola votazione per giungere ad una maggioranza di voto diventa praticamente molto difficile se non impossibile. Una ipotesi di estrazione casuale permette di assegnare ad ogni eletto un uguale valore del voto. Ci sono ad ogni modo due problemi, il primo è che anche la capacità dell’eletto di svolgere il mandato è frutto dello stesso caso e la probabilità di scegliere i migliori in teoria/pratica si abbassa. La terza variabile è che i cittadini di fronte a tale delega decisionale che gli toglie di fatto il poter ipotizzare di diventare probabilisticamente un eletto è estremamente bassa e non motiva assolutamente di costruirsi una cultura personale in tal senso. In questi due casi, a fronte del fatto positivo di limitare anche se  non impedire la possibile degenerazione oligarchica nel suo operato, resta comunque il dato che vi sono buone probabilità che lo stesso venga istruito ai suoi diritti e doveri di eletto e da chi necessariamente dovrebbe essere aiutato ad approfondire gli argomenti su cui deliberare, partendo magari da poco più di zero e sperare che conosca qualcosa di suo sui vari problemi che comunque sono letti con la cultura personale che lo ha formato e sostenuto nella sua vita quotidiana. Quest’ultima problematica è comunque presente in non pochi eletti anche con il criterio delle liste bloccate e non con candidati decisi al tavolo da pochi politici sicuramente non disinteressati. Infatti  anche oggi ci sono funzionari che scrivono con la loro conoscenza sicuramente valida ma non immune dalle proprie convinzioni politiche molti degli intereventi che poi i politici leggono in aula.

    Ci sono altre modalità per redigere liste, ad esempio  con una preselezione  tramite primarie che possono/tentano di eliminarne il controllo dei capi e dirigenti di partito e sottoporla alla votazione finale. Rimane ancora da risolvere come garantire che l’informazione sui candidati in lista sia effettivamente fatta in termini globali con canali idonei di contenuto omogeneo e super partes, non soggette a mass media sostenuti da lobby od altro, a tutti cittadini.

    in risposta a: Federalismo #4762 Score: 1
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    Molto interessante il post ed il sito che la Svizzera colloca l’argomento della democraia diretta e del federalismo, nella massima disponibilità di tutti i cittadini del mondo ed in varie lingue.  La storia della nazione che chiamiamo Italia, descrive un passato che restando dal Medio Evo in poi è stata frazionata in realtà territoriali che hanno visto nascere e sparire comunità autonome di varia tipologia e generate fondamentalmente da dinamiche di tipo bellico. L’unità di Italia le ha forzosamente assemblate con forte tensioni interne e non come evoluzione di una fondamentalmente libera aggregazione ci cittadini per un superiore interesse comune di una reciproca convivenza interna e di difesa verso tentativi di conquista dall’esterno dei loro confini. Le varie comunità che la compongono hanno mantenuto tradizioni e le risorse generate al loro interno, sostanzialmente in loro gestione, mettendone una parte in un contesto unitario a garanzia dei rapporti interni ed esterni ai loro confini.

    In Italia ciò non è avvenuto e la gran parte delle risorse prodotte nei territori sono state centralizzate e gestite da un governo che poi le ridistribuiva secondo criteri di opportunità e di convenienza del politico di turno.  Questo tipo di gestione non è riuscita ancor oggi ad omogeneizzare positivamente la qualità della vita sociale del paese. Ciclicamente si assiste ad un conflitto politico fra Nord e Sud che si sviluppa nel parlamento fra rappresentanti eletti nel Nord/Centro/Sud che in buona parte va oltre il confine dei partiti e teorizza e propone investimenti per i luoghi di appartenenza generazionale o del proprio consenso elettorale, magari misto a qualche convenienza personale. I politici del sud da sempre. fatte le dovute eccezioni, ritengono che di diritto le maggiori risorse che il Nord produce, debbano essere in parte investite nelle loro aree per eliminare il gap di uno sviluppo economico fra il Nord e il Centro/Sud del paese. la maggior parte dei politici, in generale, sono da un lato desiderosi di gestire il territorio in piena libertà con disponibilità il più possibile priva di stringente controllo centrale, dall’altro di non voler correre il rischio di vedersi ridurre le risorse che la attuale ripartizione principalmente prevede in base al proprio numero di abitanti che gli vengono garantite. Oggi siamo in presenza di una proposta di autonomia differenziata fra le regioni come mediazione fra queste contrastanti aspettative. Nella Svizzera questa logica è stata costruita nel tempo con il concetto che ogni realtà territoriale omogenea nei vari cantoni è definita come principale ente di riscossione della tassazione dei cittadini del suo comune/cantone a cui si affianca una quota di riscossione minoritaria per il sostegno delle attività del governo federale in conseguenza delle competenze sovracantonali ad esso attribuite.

    Recentemente, ascoltando pazientemente una lezione/intervista radiofonica di un politico svizzero, in lingua italiana, ho rilevato che ha posto in evidenza tale principio base per la tassazione del reddito prodotto dai cittadini residenti e non nel comune/cantone di riferimento.  Presumo che anche per le società che vi si insediano le tasse sono obbligatoramente pagate al comune/cantone in cui è insediata. Esemplificando si potrebbe affermare che un non tanto fantomatico investitore che realizza un intervento turistico ad esmpio in Sardegna, paga in Sardegna le tasse sulla quota parte del reddito ivi prodotto. Tutti i lavoratori pur con residenze in altro luogo pagano le tasse nella località dove lo hanno prodotto. I politici sono di fatto incentivati a proporre tassazioni idonee in contesti che diventano attrattivi per le varie tipologie produttive di reddito. Con la dovuta trasparenza i cittadini sono in grado di giudicare se l’operato dei loro politici si muove in questa direzione o spera solo negli aiuti di ritorno dal governo centrale. Ovviamente questo concetto va approfondito nel dettaglio ma può essere un passaggio graduale ma importante veso una matura autonomia regionale, quanto meno senza strumentali differenziazioni.

    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    Condivido i contenuti della relazione postata. Credo che abbia il limite di ipotizzare un controllo su chi gestisce tali strumenti e sui loro contenuti che quanto meno non siano fake news da censurare e prevedere di sanzionarle con strutture di controllo. Credo che possa essere più praticabile creare canali informativi che utilizzino le varie opportunità dei media e gestito da comitati con presenza di eletti nominati/estratti a sorte che garantiscano terzietà e competenza, sostenuti da risorse pubbliche. Una Rai non lottizzata che si affianca all’interno della attuale gestione ritenendo che qualora tentassimo di riformarla, troveremmo interessi consolidati che renderebbero con quasi certezza impossibile il tentativo. Ipotesi di sostenere iniziative anche private e senza fini di lucro o che accettano un protocollo che garantisca la qualità della informazione nei loro contenuti.

     

     

    in risposta a: Inserire strumenti partecipativi negli statuti comunali #4758 Score: 0
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    Ritengo che il cuore che permetta di innescare una reazione a catena del FARE IL CAMBIAMENTO  possa partire solo se a livello di comunità locali il cittadino possa sperimentare nel suo quotidiano la concretezza positiva per se stesso della partecipazione alle decisioni politico amministrative della comunità in cui vive, che potremmo chiamare un conflitto di interessi che genera una positività sociale. Si rende quindi indispensabile creare strumenti partecipativi dentro tutte le tipologie amministrative pubbliche elettive concretamente operativi e che trovano di fronte alcuni nodi principali che sono:

    – strumenti che dia al cittadino la possibilità  di avviare vari tipi di confronto con la propria amministrazione che prendano spunto dalle indicazioni presenti nella relazione finale UE della Commisssione di Venezia e nella specifico raccolta firme per la presentazione, quorum zero o limitato, possibilmente vincolante, nei contenuti e nei tempi di risposta, possibilmente sanzionabili in caso di un mancato rispetto delle scadenze non adeguatamente motivato

    – eliminare il controllo della ammissibiità referendaria sottoposta alla approvazione da parte della maggioranza che governa la stessa comunità

    – impedire che per varie e pretestuose motivazioni gli argomenti ammessi ad essere oggetto di referendum popolare, siano aspetti secondari della attività politico ammistrativa dell’ente amministrato. Il tutto passa attraverso la modifica della maggior parte degli statuti comunali, provinciali, regionali, nazionali (Costituzione). in questa fase si tratta di raccogliere le migliori pratiche già implementate in vari comuni e metterli nella disponibilità dei politici ed amministratori che desiderano implementarli .

    L’elenco delle varie tipologie sarà oggetto del lavoro comune su questo specifico punto

    in risposta a: Semplificazione raccolta firme (denuncia ONU) #4756 Score: 0
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    Voglio segnalare che in Parlamento risulta essere in itinere una proposta fi legge che alla camera porta il numero 543 che è stata approvata  dalla Camera dei deputati  il 11/10/2018 e trasmesso al Senato in data 12/10/2018 – la numerazione della legge al Senato è n. 859 del 2018

    Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica30 marzo 1957, n.361, concernente l’elezione della Camera dei deputati,e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16maggio 1960, n.570, concernente l’elezione degli organi delleamministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

    Per quanto ci riguarda la raccolta firme per i referendum all’art. 2 recita

    ………….

    Art. 2.(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n.53)

    b)dopo il comma 1 è inserito il seguente:«1-bis. Ad eseguire le autenticazioni dicui alla legge 25 maggio 1970, n.352, sono competenti altresì i cittadini designati dai promotori del referendum tra coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni di presidente di seggio elettorale di cui all’articolo 35, ottavo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n.361, e che non incorrano nei casi di esclusione di cui all’articolo 38, lettera f-bis), del medesimo ………..

    Penso che stante che già si parla di proroga a fine 2022 per la attivazione della piattaforma partecipativa promessa nell’ultimo decreto per applicare la sentenza ONU

    Se il riavvio della procedura all’interno della commissione parlamentare del Senato è bloccata per veti incrociati su altro contenuto della proposta di legge, si potrà chiedere la procedura di approvare la modifica puntuale della legge in vigore, inserendo esclusivamente il testo che ho evidenziato.

    in risposta a: Preferenze nella legge elettorale #4755 Score: 0
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    Caro Pietro,

    trovo la tua analisi molto interessante per fare chiarezza sul concetto di suffragio universale, condivido quasi in toto quello che sostieni e non voglio dire che gli autorevoli autori citati abbiano espresso affermazioni indiscutibili che purtroppo nella stragrande maggioranza inducono ad una rassegnazione. Non vedo tra i citati significative indicazioni per superare in prospettiva costruttiva le negatività e problematiche da loro evidenziate. Sono politologi che ritengono personalmente esaustivo il loro lavoro rivolto sostanzialmente alle esperienze del passato e del presente ma poco di quello che si potrebbe fare in futuro per migliorarlo.

    Purtroppo credo che nella loro stragrande maggioranza la loro esperienza sia vaccinata e che difficilmente in un futuro sociale anche negativo sulla falsariga di quello che teorizzano, la loro esistenza non avrà problemi di tranquilla sopravvivenza. Forse lo è anche per molti di noi e dei politici eletti.

    Ritengo interessante per il dibattito una riflessione che ho letto e che afferma che sarà inarrestabile l’evoluzione mondiale dei popoli che porterà a rovesciare il rapporto fra cittadini (sudditi) e chi oggi ci governa gestendo il potere in termini autoreferenziali e che tu evidenzi perfettamente, andando verso una partecipazione consapevole ed autorevole dei cittadini alla gestione della società in cui vivono. In sintesi far comprendere ai cittadini di essere quello che l’art. 1 della Costituzione quando afferma cha il popolo è il sovrano e non il suddito che a suffragio universale chiede di essere considerato al meglio nelle loro necessità. Per esercitare questa sovranità diffusa e matura necessitano validi ed adeguati strumenti.

    FARE IL CAMBIAMENTO con questi obiettivi è il lavoro che stiamo facendo.

    Cercando un riferimento concreto, penso che si possa pensare ad una struttura equivalente a società private/cooperative con numero di soci elevato; gli eletti sono da considerarsi degli amministratori delegati a gestire lo stato che è proprietà del popolo sovrano, su mandati di programmi condivisi ed approvati a maggioranza e di ciò sono responsabili. Possono essere rimossi di fronte ad incapacità personale od altro, senza le troppe immunità che si sono attribuite.

    Credo che il pensiero dei padri costituenti, quando proposero che gli eletti dovevano esercitarlo il loro impegno senza vincolo di mandato, paventava il possibile rischio dentro la componente della democrazia rappresentativa con riferimento alla autonomia degli eletti dagli apparati partitici e non nei confronti del popolo sovrano. Al contrario, il vincolo di mandato è doveroso nei confronti degli impegni presi in fase programmatica elettorale.  Ovviamente il dover fare scelte diverse dagli impegni presi è nell’ordine delle cose. Gli strumenti di partecipazione sono gli attrezzi perchè ciò avvenga senza scontri di poteri. Ad oggi la classe politica eletta ha in mano un potere autoreferenziale ed hanno mostrato/utlizzato l’aspetto negativo del suffragio come da te ben evidenziato, il voto del popolo è invece un voto di chi gestisce la sua proprietà e il politici sono delegati sottoposti, se necessario, a rispondere dei loro risultati. Ovviamente far crescere nei cittadini una maturità decisionale consapevole è un impegno indispensabile a cui bisogna lavore con specifici strumenti che sono anche presenti nei punti di discussione per FARE IL CAMBIAMENTO

    in risposta a: Referendum propositivo (da fare ripartire l’iter) #4753 Score: 1
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    L’iniziativa di proporre un legge costituzionale avente come obiettivo “Modifiche all’articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

    aveva trovato un consenso nella maggioranza gialloverde ed in prima istanza  venne approvata alla camera con presenti 430, votanti 413, astenuti 17, maggioranza a 207, favorevoli 272, contrari 141.

    in risposta a: Referendum propositivo (da fare ripartire l’iter) #4751 Score: 1
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    Una buona descrizione dei fatti ed una certa lettura critica ma elegantemente nascosta e di parte, si può fare accedendo a :

    iDossier di Carteinregola: Disegno di legge per il referendum propositivo

    è stato scritto da Stefania Boscaini<span class=”aCOpRe”>. Laurea in Scienze Politiche. Già Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica,con incarichi nei servizi legislativi e di controllo della … E’ abbastanza allineata a chi cerca di difendere lo status quo, visto che è pagata per farlo. E’ interessante perche ci permette di leggere e discutere sulle obiezioni di chi tenta di minarn la validità.</span>

    Successivamente viene attivata la omologa commissione I°del Senato che lavora fino al 30/07/2020, proponendo di passare all’affronti di altre proposte di legge n.1437 e consultiva di un atto di governo n.99. In data 08/0172020 l’affronto la ripresa della trattazione della legge  1089 viene ricandelarizzata dalla commissione su proposta del Presidente e posposta ad altre leggi con questa comunicazione:

    Legislatura 18ª – 1ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 123 del 08/01/2020

    COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
    Il PRESIDENTE riferisce sull’esito della riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa,nella quale si è convenuto di iniziare o proseguire – nel corso delle prossime sedute – l’esame dei seguenti provvedimenti, già iscritti
    all’ordine del giorno:
    disegno di legge costituzionale n.1440 e connessi (estensione elettorato per il Senato);
    disegno di legge costituzionale n.83 e connessi (tutela costituzionale dell’ambiente);
    disegno di legge costituzionale n. 388 (priorità di esercizio dell’azione penale);
    disegno di legge costituzionale n.1089 (iniziativa legislativa popolare e referendum

    ecc.

    E’ disponibile una copia di tutti gli emendamenti proposti con l’elenco dei loro firmatari. E’ quindi possibile capire e conscere chi era favorevole o contrario ai principi ispiratori di tale proposta di legge.

    in risposta a: Referendum propositivo (da fare ripartire l’iter) #4735 Score: 1
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    A.C. 1173 – Prima lettura Camera

    L’Assemblea della “Camera ha approvato, il 21 febbraio 2019, in sede di prima deliberazione, la proposta di legge costituzionale C. 1173-A e abb. “Modifiche all’articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1”. Votazioni: presenti 430, votanti 413, astenuti 17, maggioranza 207, favorevoli 272, contrari 141.

    La proposta di legge costituzionale A.C. 1173Modifica all’articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare” (deputati D’Uva ed altri), abbinata con la proposta di legge costituzionale A.C. 726 “Modifica dell’articolo 71 della Costituzione, concernente l’iniziativa delle leggi e l’introduzione del referendum propositivo” (deputati Ceccanti ed altri), è stata presentata alla Camera il 19 settembre 2018 e assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali in sede referente il 3 ottobre 2018.

    L’esame in Commissione è iniziato il 16 ottobre 2018 e si è concluso il 15 gennaio 2019.

    Dal 16 gennaio 2019 è iniziato l’esame in Assemblea che si è concluso con la votazione finale il 21 febbraio 2019.

    in risposta a: Referendum propositivo (da fare ripartire l’iter) #4734 Score: 2
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    A.C. 1173 – Prima lettura Camera

    L’Assemblea della Camera ha approvato, il 21 febbraio 2019, in sede di prima deliberazione, la proposta di legge costituzionale C. 1173-A e abb. “Modifiche all’articolo 71 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare, e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1”. Votazioni: presenti 430, votanti 413, astenuti 17, maggioranza 207, favorevoli 272, contrari 141.

    La proposta di legge costituzionale A.C. 1173Modifica all’articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare” (deputati D’Uva ed altri), abbinata con la proposta di legge costituzionale A.C. 726 “Modifica dell’articolo 71 della Costituzione, concernente l’iniziativa delle leggi e l’introduzione del referendum propositivo” (deputati Ceccanti ed altri), è stata presentata alla Camera il 19 settembre 2018 e assegnata alla I Commissione Affari Costituzionali in sede referente il 3 ottobre 2018.

    L’esame in Commissione è iniziato il 16 ottobre 2018 e si è concluso il 15 gennaio 2019.

    Dal 16 gennaio 2019 è iniziato l’esame in Assemblea che si è concluso con la votazione finale il 21 febbraio 2019.

    Stefania Boscaini nel blog

    in risposta a: Sfiducia costruttiva #4729 Score: 0
    Erminio Ressegotti
    Moderatore
    14 punti

    Pur essendo sicuramente un passaggio migliorativo che quanto meno elimina le crisi al buio di cui oggi ne vediamo una triste esempio, non penso che possa eliminare o modificare lo stile del fare politica da sempe in stile conflittuale post bellico, in assenza di una matura cultura popolare di democrazia paretcipata.

    Avrebbe sicuramente il pregio di eliminare i tempi di gestione politica ordinaria a cui dovrebbe adeguarsi l’attività parlamentare  nell’intervallo fra dimissioni e nuovo incarico. Ci dvrebbe anche essere l’obbligo di un programma di governo sottoscritto da tutti i gruppi della nuova coalizione

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