Home Forums Libretto Votazioni – Giustizia tema: 1. Abrogazione legge Severino

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      Leonello Zaquini
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      Testo attuale:

      1. ABROGAZIONE LEGGE SEVERINO

      PRESENTAZIONE DELL’ARGOMENTO E CONTESTO GENERALE, IN BREVE

      IL CONTESTO

      Attualmente risultano incandidabili a diverse cariche elettive coloro che sono condannati in via definitiva per diversi reati.

      Il quesito si propone di abrogare in toto legge del 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, cd Legge Severino) . Quindi verrebbero eliminate tutte le cause di incandidabilità e di ricoprire cariche elettive per chi è stato condannato in via definitiva per delitti previsti nella Legge sia essi siano membri del Governo o appartenenti ad altre cariche elettive anche locali (deputati senatori, membri del Governo e membri di organi locali quali Regioni e Comuni).

      COSA E COME SI VOTA:

      si” o “no” alla Abolizione della legge Severino

      Si vota su una legge che esamina l’operato di persone che lavorano per i pubblici uffici e se il loro operato è consono alla legge o è stato commesso un qualche reato, nel qual caso si applica una interdizione dai pubblici uffici (deputati senatori, membri del Governo e membri di organi locali quali Regioni e Comuni).

      Votando SI, viene abrogata la legge e si cancella l’automatismo che in caso di condanna venga applicata l’interdizione dai pubblici uffici.

      Votando NO, si dà attuazione al principio costituzionale (art. 54) che esige che “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”.

      Il referendum sul tema è di tipo abrogativo, occorre quindi che la partecipazione superi il quorum previsto ( 50% degli aventi diritto al voto) affinché il voto favorevole all’abrogazione abbia effetto.

      EFFETTI

      Votando SI allabrogazione della legge Severino, si permette l’eliminazione dell’intera disciplina riguardante la decadenza e l’incandidabilità degli eletti condannati con sentenza definitiva a una pena superiore a due anni.
      Inoltre , l’abrogazione impedirà di allontanare dalla famiglia i membri che potrebbero perpetrare i reati commessi contro di essa.
      V
      otando NO allabrogazione della legge Severino, si mantiene l’attuale legge che permette di allontanare dagli uffici pubblici i condannati per reati contro di essi.
      Inoltre,
      mantenere l’attuale legge permette di allontanare dalla famiglia i membri che potrebbero perpetrare i reati commessi contro di essa.

      ESEMPI: in altri paesi e contesti

      La legislazione negli Stati membri si è sviluppata principalmente come reazione a casi specifici di corruzione o di comportamento non etico. Essa riflette inoltre una varietà di atteggiamenti dell’opinione pubblica che in parti diverse dell’UE reagisce in maniera diversa di fronte allo stesso fenomeno. Nel Regno Unito, per esempio, è stata effettuata una lunga indagine sulle regole di comportamento nella vita pubblica che ha portato alla luce un’ampia varietà di problemi, ma non è detto che il fatto che singoli deputati abbiano ricevuto delle somme per presentare specifiche interrogazioni orali ai Ministri nel Parlamento avrebbe necessariamente suscitato la stessa reazione in tutti gli Stati membri. In parte, le differenze di trattamento di fronte al fenomeno della corruzione riflettono anche la dicotomia di fondo tra la maggioranza degli Stati membri che hanno sempre gestito le questioni giuridiche sulla base di “Codici” e quelli che dipendono dal diritto comune. In alcuni paesi sono stati creati uffici speciali per combattere la corruzione. In particolare, in Germania esistono in molti Länder le “Sezioni anticorruzione”, e in due grandi città hanno sede dipartimenti specializzati per la promozione dell’azione penale da parte dell’autorità pubblica, i cosiddetti “registri della corruzione”. In Francia è stato creato nel 1993 il “Servizio Centrale di Prevenzione della Corruzione” con l’incarico di centralizzare le informazioni necessarie a portare alla luce e a prevenire atti di corruzione; tale ente pubblica annualmente una relazione. La questione dell’incompatibilità delle responsabilità a livello politico con gli interessi commerciali o di altro tipo è un problema che è stato discusso in molti paesi, ma che è disciplinato più dalla consuetudine che dalla legge. Spesso è compito del Primo ministro in carica chiedere ai ministri di spogliarsi degli interessi privati laddove le loro decisioni politiche sono suscettibili di ripercussioni pubbliche. E’ da notare che spesso, in molti degli altri Stati, non si arriva a condanne perché gli accusati si ritirano prima, sia che si ritengano innocenti o meno, per etica.

      In connessione alla crescita del fenomeno della “corruzione internazionale” si sono manifestati con maggiore evidenza gli effetti distorsivi della concorrenza internazionale che tali pratiche hanno comportato, in connessione al diverso trattamento riservato, nel Paese di origine dell’ente, alle pratiche corruttive di pubblici ufficiali stranieri: risultavano infatti discriminatoriamente favorite quelle imprese costituite come enti in Paesi ove la corruzione internazionale era tollerata o addirittura agevolata , rispetto a Paesi ove dette pratiche comportavano sanzioni non solo per le persone fisiche che le avevano realizzate, ma anche per gli enti giuridici e le imprese che ne avevano tratto vantaggio. Dall’esigenza di evitare simili effetti distorsivi è perciò nata l’urgenza, maggiormente sentita a livello internazionale che non dei singoli Stati, di disciplinare (e sanzionare) il fenomeno della corruzione di pubblici ufficiali stranieri. Ciò spiega perché la disciplina interna, compresa quella dettata in Italia, trovi la propria in origine in obblighi pattizi (o comunque in normativa internazionale o comunitaria), alla base sia della stessa legge italiana sulla responsabilità degli enti, sia della norma di cui all’art. 322bis c.p. che punisce “peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”.

      1 Abrogazione legge Severino

      ARGOMENTI PER IL SI

      Argomenti


      La decadenza automatica di sindaci e amministratori locali condannati ha creato vuoti di potere e la sospensione temporanea dai pubblici uffici di innocenti poi reintegrati al loro posto. Il referendum elimina l’automatismo e restituisce ai giudici la facoltà di decidere se applicare o meno l’interdizione dai pubblici uffici.

      Cosa prevede la legge Severino?

      La legge che porta la firma dell’ex ministro della Giustizia Paola Severino prevede incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna. Ha valore retroattivo e prevede, anche a nomina avvenuta regolarmente, la sospensione di una carica comunale, regionale e parlamentare se la condanna avviene dopo la nomina del soggetto in questione. Per coloro che sono in carica in un ente territoriale basta anche una condanna in primo grado non definitiva per l’attuazione della sospensione che può durare per un periodo massimo di 18 mesi.

      Questa legge ha funzionato e diminuito la corruzione?

      Nella stragrande maggioranza dei casi in cui la legge è stata applicata contro sindaci e amministratori locali, il pubblico ufficiale è stato sospeso, costretto alle dimissioni, o comunque danneggiato, e poi è stato assolto perché risultato innocente. La legge Severino ha esposto amministratori della cosa pubblica a indebite intrusioni nella vita politica.

      I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal SI

      Che cosa succede se voto SI?

      Con il SI viene abrogata la legge e si cancella così l’automatismo: si restituisce ai giudici la facoltà di decidere, di volta in volta, se, in caso di condanna, occorra applicare o meno anche l’interdizione dai pubblici uffici.

      1 Abrogazione legge Severino

      ARGOMENTI PER IL NO

      Argomenti


      La legge Severino è stata attuata a seguito della pubblicazione dei dati dell’Unione Europea e dell’OSCE, secondo i quali l’Italia risultava essere il terzo paese OSCE più corrotto, con un fenomeno che danneggiava la penisola per 60 miliardi di euro l’anno e lEuropa sul 1% del Pil. La legge prevede incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari e i rappresentanti di governo, in caso di condanna con sentenza definitiva per reati non colposi a pena superiore a due anni di reclusione. Per gli amministratori regionali, sindaci o altri amministratori locali è prevista incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per coloro che hanno riportato condanna definitiva per reati gravi (come la partecipazione ad associazioni mafiose) o per reati meno gravi, come “delitti commessi con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a pubblico servizio”. Nei casi di sentenza di condanna non definitiva per i reati che prevedono l’incandidabilità, scatta la sospensione e la decadenza di diritto per gli amministratori locali. Ha inoltre valore retroattivo e prevede la sospensione di una carica comunale, regionale e parlamentare se la condanna avviene dopo la nomina. Per coloro in carica in un ente territoriale basta una condanna in primo grado non definitiva per l’attuazione della sospensione, per massimo di 18 mesi.

      Il nodo più critico del provvedimento risiede nel carattere retroattivo della sospensione.

      La Corte Costituzionale si è pronunciata su questo punto. Con ordinanza del 27 dicembre 2019, il Tribunale ordinario di Genova aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del D.L. n. 235 del 31 dicembre 2012 nella parte che prevede la sospensione automatica dalla carica di chi sia stato condannato in via non definitiva per reati di particolare gravità o commessi contro la pubblica amministrazione. Con la sentenza n. 35 del 2021, la Corte Costituzionale ha chiarito che “la sospensione automatica non contrasta con l’art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU sulla tutela del diritto di voto attivo e passivo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo”. Inoltre, afferma la Consulta, “la disposizione censurata, con la previsione di determinati requisiti di onorabilità degli eletti, mira a garantire l’integrità del processo democratico nonché la trasparenza e la tutela dell’immagine dell’amministrazione”.

      L’abrogazione della Legge Severino creerebbe una ulteriore divisione tra organi elettivi e cittadini, anche perché un cittadino non potrebbe svolgere mansioni e concorsi pubblici per condanne, mentre un’altro cittadino condannato potrebbe essere tranquillamente eletto o svolgere il mandato di amministratore locale, parlamentare, membro del Governo con la pendenza o con condanna definitiva, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale, “coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’articolo 278 del codice di procedura penale”. Inoltre verrebbero meno una serie di norme adottate anche durante le stragi mafiose con conseguenze gravissime, come non far decadere personaggi condannati per 416 bis sia pure in primo grado, che potrebbero restare tranquillamente ai loro posti nelle istituzioni. Vedere sentenza n. 236 del 2015 della Corte Costituzionale che aveva già ritenuto infondata una questione di legittimità costituzionale. Rischieremmo di tornare indietro di molti anni.

      Il decreto Severino presenta dei punti critici con riferimento alla sospensione di diritto degli amministratori locali che abbiano subito una condanna non definitiva per reati non gravi connessi ad eventuali abusi di potere. Tuttavia il quesito referendario non affronta gli eventuali punti critici ma propone l’abrogazione tout court dell’intera normativa sulla incandidabilità e decadenza dei soggetti che ricoprono funzioni elettive.
      In realtà
      l’abrogazione non dà attuazione al principio costituzionale art.54, che esige che “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”. E si potrebbe anche ravvisare una violazione dell’art.3 della Costituzione che prevede eguaglianza davanti alla Legge.

      I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal NO

      Che cosa succede se voto NO?

      Votando NO, rimane in vigore l’attuale legge che aiuta in maniera efficace a combattere il perpetrasi di atti lesivi per la cittadinanza e contro la Costituzione, facendo decadere dai loro posti nelle istituzioni i personaggi colpevoli dei reati ascritti e verrà interdetto dai pubblici uffici (deputati senatori, membri del Governo e membri di organi locali quali Regioni e Comuni), e si dà attuazione al principio costituzionale (art. 54) che esige che “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”.
      Inoltre continuerà a permettere l’allontanamento dalla famiglia dei membri che potrebbero perpetrare i reati commessi contro di essa.

      1 Abrogazione legge Severino

      IL QUESITO SOTTOPOSTO AL VOTO

      «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?».

      VOTO IN PARLAMENTO
      Il referendum è di tipo abrogativo non è quindi stato preceduto da un voto in parlamento se non al momento della approvazione.

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