Home Forums Libretto Votazioni – Giustizia Tema 3. Separazione funzioni dei magistrati

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      Leonello Zaquini
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      Testo attuale:

      3. SEPARAZIONE FUNZIONI DEI MAGISTRATI

      PRESENTAZIONE DELL’ARGOMENTO E CONTESTO GENERALE, IN BREVE

      IL CONTESTO:

      Attualmente i giudici possono passare dal ruolo di inquirente a quello di giudicante.
      La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli  affari di loro competenza. Mentre la funzione  inquirente è quella in cui i magistrati svolgono funzione di “pubblico ministero” e hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti. Attualmente la legge prevede i casi e i modi per cui un magistrato può passare da  giudicante a requirente. La legge che ne disciplina il passaggio di funzioni è prevista dal d.lgs n. 160/2006, emesso in attuazione della legge delega 150/2005, successivamente modificate dalla legge n. 111/2007. Queste sono le principali disposizioni della legge attuale. 

      Il conseguente nuovo sistema ha notevolmente cambiato quello preesistente (che qui non serve richiamare) ed ha limitato il passaggio delle funzioni sotto un profilo oggettivo, vietandolo nei seguenti casi:

      a) all’interno dello stesso distretto;

      b) all’interno di altri distretti della stessa regione;

      c) all’interno del distretto di corte di appello determinato

       per legge (ex art. 11 c.p.p.) come competente ad accertare la responsabilità penale dei magistrati del distretto nel quale il magistrato interessato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Sotto il profilo soggettivo , è indicato il limite massimo  di quattro passaggi da una funzione all’altra nel corso della complessiva carriera del magistrato, unitamente alla previsione di un periodo di permanenza minima nelle funzioni, prima del passaggio all’altra, pari a cinque anni.

      Ai fini del passaggio si richiede inoltre:
      a)    la partecipazione ad un corso di qualificazione professionale;
      b)    la formulazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, previo parere
      del consiglio giudiziario, di un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni.
      Il cambio di funzioni, purchè avvenga in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza, è possibile – a certe condizioni in ordine al nuovo incarico da ricoprire – anche nel medesimo distretto nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero, nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Il tramutamento di secondo grado può invece avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza.

      COSA E COME SI VOTA:

      si” o “no” alla Separazione delle carriere dei magistrati

      Votando SI, abolite le parti in cui si prevede che un magistrato può passare da funzione giudicante a funzione requirente e quindi il magistrato dovrà scegliere ad inizio carriera .

      Votando NO, Resta la possibilità per i magistrati di passare dalla funzione requirente a quella giudicante nei casi previsti dal d.lgs n. 160/2006, emesso in attuazione della legge delega 150/2005, successivamente modificate dalla legge n. 111/2007 .

      Il referendum sul tema è di tipo abrogativo, occorre quindi che la partecipazione superi il quorum previsto ( 50% degli aventi diritto al voto) affinché il voto favorevole all’abrogazione abbia effetto.

      EFFETTI

      L’effetto sarà di limitare la possibilità di coprire sedi giudiziarie poco appetite perché spesso in territori ad elevata densità criminale. Inoltre, attualmente la possibilità di cambiare funzione da requirente a giudicante o viceversa è consentita 4 volte ed a patto che avvenga in un diverso distretto di corte d’appello. La riforma della Cartabia già le riduce a 2.

      ESEMPI: in altri paesi e contesti

      Nella maggioranza dei paesi europei non esiste una separazione delle carriere. La separazione delle carriere è stata introdotta nel 1974 in Portogallo.
      Vi sono Stati in cui giudici e pubblici ministeri appartengono al medesimo corpus professionale e godono, dunque, del medesimo status e Stati in cui le carriere sono separate ed il Pubblico Ministero è collocato gerarchicamente sotto il Ministero della Giustizia o dell’Interno.
      In Francia, i giudici e pm appartengono a un’unica carriera, come in Italia, con una comune formazione professionale nell’Ecole Nationale de la Magistratur e
      il PM dipende dal governo, ma l’autonomia delle indagini è garantita da un giudice istruttore indipendente.
      E così pure in Belgio. Il g.i. indipendente c’è anche in Spagna, dove le carriere però sono separate e il
      Pubblico Ministero è parzialmente soggetto all’esecutivo.
      In Germania la formazione di
      Pubblici Ministeri e giudici è unitaria, dopodiché le loro strade si biforcano, ma nulla vieta il passaggio dall’una all’altra (molto frequente in Baviera e nelle  altre regioni tedesche del sud).
      In Olanda
      Pubblici Ministeri e giudici sono parte di un’ unica magistratura e possono saltare da una funzione all’ altra, anche se non accade di frequente.
      In Gran Bretagna non esiste il
      Pubblico Ministero: l’ iniziativa penale è della polizia.
      Negli Stati Uniti, non solo non esistono sbarramenti alla carriera di giudice per chi è stato
      Pubblico Ministero (“prosecutor”), ma è assolutamente naturale che i “prosecutor” (come pure gli avvocati) diventino giudici.

      3. Separazione funzioni dei magistrati

      ARGOMENTI PER IL SI

      Argomenti


      Ci sono magistrati che lavorano anni per costruire castelli accusatori in qualità di PM e poi, d’un tratto, diventano giudici.
      Con un SI chiediamo la separazione delle carriere per garantire a tutti un giudice che sia veramente “terzo” e trasparenza nei ruoli. Il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale. Basta con le “porte girevoli”, basta con i conflitti di interesse che spesso hanno dato luogo a vere e proprie persecuzioni contro cittadini innocenti.

      Che differenza c’è oggi tra i magistrati che accusano e quelli che giudicano?

      Nessuna. Nel corso della carriera, gli stessi magistrati passano più volte dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. Si alternano nelle diverse funzioni. È capitato che lo facessero anche nel corso dello stesso processo.

      Questa contiguità tra i due ruoli può creare problemi?

      Questa contiguità tra il pubblico ministero e il giudice contraddice l’idea che l’attività della parte che accusa (PM) debba restare distinta da quella di chi giudica. Essa crea uno spirito corporativo tra le due figure e compromette un sano e fisiologico antagonismo tra poteri, vero presidio di efficienza e di equilibrio del sistema democratico. Nelle grandi democrazie i PM hanno carriere nettamente separate da quelle dei giudici.

      I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal SI

      Che cosa succede se voto SI?
      Il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale.

      3. Separazione funzioni dei magistrati
      ARGOMENTI PER IL NO

      Argomenti


      Il modello italiano, dal punto di vista della possibilità di passare dalla funzione di giudica a quella di magistrato, risulta essere un modello per l’ Europa. “Lo stesso Consiglio d’Europa (è un’organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa), ha raccomandato, a tutti e 47 gli Stati membri, il modello italiano, stabilendo che invece è opportuno che uno passi da una all’altra funzione.
      Ovviamente non nello stesso processo, perché la cultura comune assicura una migliore amministrazione della giustizia”. Inoltre, non è superfluo evidenziare che all’eventuale affermazione del SI seguirebbe, tra le altre discrasie, anche l’abrogazione delle norme che regolano la copertura in deroga delle sedi cosiddette disagiate. Con l’effetto di limitare la possibilità di coprire sedi giudiziarie poco appetite perché spesso in territori a elevata densità criminale.
      Inoltre attualmente la possibilità di cambiare funzione da requirente a giudicante o viceversa è consentita 4 volte ed a patto che avvenga in un diverso distretto di corte d’appello. La riforma della Cartabia già le riduce a 2.

      Si ricorda inoltre che il quesito in Oggetto parla di separazione delle funzioni e non delle carriere che richiederebbe un cambio costituzionale.

      Impedire il cambiamento di ruoli renderebbe la magistratura più facilmente controllabile dal potere politico. E’ necessario tenere presente che diversi personaggi politici famosi per avere interesse a rendere con la giustizia meno autonoma e più controllabile dal potere politico, si sono già nei decenni passati attivati per impedire il passaggio da un ruolo all’altro. E’ opportuno ricordare il Piano di rinascita democratica di Licio Gelli. Tra gli obiettivi del Piano, c’era proprio quello della separazione delle carriere. Da un lato “gli inquirenti”, dall’altra “i giudicanti”. Se questo referendum dovesse essere approvato, potrebbero innescarsi dinamiche estremamente pericolose e il timore è che delle campagne stampa mirate possano alimentare la necessità di questa separazione con il celato obiettivo di sottoporre i PM al potere politico. Il sistema vigente già prevede per il passaggio da PM a giudice una serie di paletti ben chiari, limiti, condizioni precise.

      I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal NO

      Che cosa succede se voto SI?
      Un altro timore della separazione delle carriere è il fatto che in altri Paesi dove vige, esiste quasi un automatismo per cui il PM è soggetto al ramo Esecutivo cioè al Governo e non è indipendente. Il rischio principale è che venga creato un corpo di magistrati che si muoverà solo in tono accusatorio, come una proiezione della polizia giudiziaria. E questo andrebbe solo a detrimento delle garanzie del cittadino.
      Vogliamo davvero che i PM diventino il braccio armato della compagine governativa? Oggi il PM svolge una doppia funzione, di “ricerca” nelle fasi di indagine e di “tutela” verso il cittadino al momento, sempre per fare un esempio, dell’acquisizione delle prove. È obbligato a vagliare anche gli elementi a favore degli indagati.

      3. Separazione funzioni dei magistrati

      IL QUESITO SOTTOPOSTO AL VOTO

      «Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?».

      VOTO IN PARLAMENTO
      Il referendum è di tipo abrogativo non è quindi stato preceduto da un voto in parlamento se non al momento della approvazione.

       

       

       

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