Home Forums Discussione generale. Referendum Eutanasia e Cannabis bocciatatura da parte della Corte Costituzionale Rispondi a: Referendum Eutanasia e Cannabis bocciatatura da parte della Corte Costituzionale

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Ciao Caroline,

purtroppo in questi giorni siamo stati impegnati su due scadenze, una per la Conferenza sul futuro dell’Europa, da fare entro il 22/02 e l’altro sul fronte  PNRR con ParteciPA.gov, scadenza il 24/02.

Qui il link del nostro sito con alcune idee che abbiamo presentato, e delle quali vorremmo discutere anche con voi (potete scegliere la lingua di traduzione con il menù sul lato sx della pagina)

https://www.piudemocraziaitalia.org/2022/02/20/idee-per-la-conferenza-sul-futuro-delleuropa/

PNRR con ParteciPA.gov alcuni dei temi a cui ci siamo iscritti a partecipare e per controllare lo sviluppo e il metodo di spesa

https://partecipa.gov.it/processes/quinto-piano-governo-aperto-italia/f/68/proposals

https://partecipa.gov.it/processes/quinto-piano-governo-aperto-italia/f/69/proposals

 

In Italia esiste dal 1970 lo strumento di Democrazia Diretta detto “Referendum abrogativo”.
A differenza che in altri paesi, dove l’abrogazione di una legge è possibile solo in un lasso di tempo relativamente breve successivo alla sua approvazione (come in Svizzera), in Italia i cittadini possono  abrogare anche leggi esistenti da tempo e possono precisare le parti della legge che intendono abrogare.
Questo potrebbe essere un vantaggio, dato che lo strumento potrebbe consentire la definizione (anche se sintetica) di una nuova legge e potrebbe somigliare allo strumento della “Legge di iniziativa popolare a voto popolare” che invece è assente in Italia.

Purtroppo questo vantaggio, si ritorce in svantaggio, dato che i propositori del referendum abrogativo possono precisare le parti della legge esistente che vorrebbero abrogata, ma possono farlo in una forma molto sintetica e che di certo ha sempre degli aspetti carenti e non è equivalente alla redazione di una nuova legge.
In Italia la proposta di referendum abrogativo, dopo avere raccolto le firme necessarie, deve essere approvata dalla Corte Costituzionale prima di passare al voto dei cittadini. La Corte Costituzionale ne valuta l’ammissibilità nei confronti della Costituzione.

 

Per quanto riguarda i Referendum bocciati, la risposta è un po lunga e articolata:

prima di tutto va chiarito che le sentenze non sono state depositate, quindi non possiamo fare analisi di quello che non c’è.

Chiarito questo, di certo si evince che il referendum solo abrogativo mostra i suoi limiti e che bisogna rapidamente approvare i referendum consultivi e propositivi.

Una proposta per di “Referendum Propositivo” è già al Senato da più di un anno, dopo che alla Camera dei Deputati è passato, e si sta quindi  attendendo la pronuncia della Camera del  Senato. La legge è anche stata assegnata alla prima Commissione Affari Costituzionali, che da regolamento, avrebbe dovuto pronunciarsi entro 1 mese dalla ricezione. Commissione alla quale noi abbiamo scritto e dalla quale non abbiamo mai ricevuto risposta.

Email inviata il 09/05/2021, ed una seconda mail mandata il 01/02/2021.

Ho anche scritto all’onorevole Spadoni Maria Edera (vicepresidente della Camera dei Deputati), che in una video conferenza del 27/05/2022 a cui ho partecipato,
ah dichiarato “la disponibilità a sostenere l’attivazione e la prosecuzione della proposta di legge S. 1089  Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum (in breve Referendum Propositivo)”.

Su mia domanda, l’on, Spadoni si è detta disposta a palarne con me.

Le ho quindi inviato email  il giorno 01/06/2021, alla quale non ho mai ricevuto risposta.

 

La conferenza stampa con Giulio Amato, presidente della Corte Costituzionale, sui Referendum Eutanasia e Cannabis,
ed essendo su YouTube, potete attivare i sottotitoli nella lingua che preferite, tra quelle  messe a disposizione da Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=gBSJBU-zAk0

Qui una sintesi:

https://www.lavocedinewyork.com/news/politica/2022/02/18/bocciati-i-referendum-sulleutanasia-e-sulla-cannabis-sono-inammissibili/

 

1- la corte Costituzionale non ha ancora depositato la sentenza per il Referendum su  Eutanasia,

c’è solo il comunicato di bocciatura:

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220215193553.pdf

“In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili.”

REFERENDUM EUTANASIA quesito referendario sull’art. 579 cp

Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato
con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da
sei a quindici anni.», comma 2, integralmente e comma 3 limitatamente alle parole «Si
applicano»?

https://www.associazionelucacoscioni.it/wp-content/uploads/2021/04/15.04.21-Quesito-Eutanasia-579-c.p..docx.pdf

 

2- Referendum sulla Cannabis, anche per questo referendum  la corte Costituzionale non ha ancora depositato la sentenza

nel comunicato stampa il Presidente della Corte Costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per la parziale abrogazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Dalla dichiarazione del comunicato stampa del Presidente della Corte Costituzionale Giulio Amato:“Abbiamo dichiarato inammissibile il referendum sulle sostanze stupefacenti non sulla cannabis. Il quesito è articolato in tre sotto quesiti ed il primo prevede che scompare tra le attività penalmente punite la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, che non includono neppure la cannabis ma includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti. Già questo sarebbe sufficiente a farci violare obblighi internazionali”.

Dato che si fa riferimento a “obblighi internazionali”, per Costituzione, la legge non può essere abrogata o modificata per via referendaria.

Una nuova legge avrebbe di certo potuto definire un metodo che consentisse di soddisfare sia l’esigenza di depenalizzare il consumo di droghe leggere (come il Cannabis e come richiesto dai propositori del referendum) come anche l’esigenza di conservare il controllo della coltivazione di droghe previsto dagli accordi internazionali.  Ma non era possibile definire nella richiesta di referendum abrogativo i dettagli di questa legge.
Purtroppo il referendum abrogativo (come strutturato attualmente in Italia) pur contendo questa possibilità di indicare le parti che si desidera abrogare nella legge e quindi consente una “indicazione” (anche se generica) su quella che si vorrebbe fosse la futura legge,  consente proprio per questo a interpretazioni restrittive: l’ “indicazione” che precisa le ragioni per le quali si desidera l’abrogazione non possono mai soddisfare le esigenze di una legge. Il tutto si presta ad interpretazioni.

Sembra ci siano delle contraddizioni nella sentenza che smentiscono le affermazioni fatte in punti precedenti.

Quindi, finché non viene depositata, ogni parere è praticamente inutile.

Il Comitato Promotore sta valutando e rivolgersi ad enti europei, dato che la sentenza è inoppugnabile.

Un estratto della risposta del Comitato Promotore:

«Se non si fosse eliminato l’inciso “coltiva” dal comma 1, sarebbe rimasta la sanzione pecuniaria elevatissima prevista dal comma 4 per tutte le condotte legate alla cannabis» e che «In ogni caso (…) questo non avrebbe comportato automaticamente la libera produzione di ogni tipo di sostanza. La parola “coltiva” fa riferimento alle piante: l’unica pianta che è possibile consumare come stupefacente è la cannabis. Si possono coltivare – certo con grandi difficoltà e in determinate regioni del mondo – papavero e coca, ma per consumarle come stupefacenti occorre trasformarle: la “produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione” sarebbero rimaste punite nel comma 1 del 73. Questo non avrebbe comportato alcuna violazione degli obblighi internazionali».

La risposta ufficiale del Comitato Promotore:https://referendumcannabis.it/il-comitato-risponde-ad-amato/

 

Riteniamo che occorra introdurre delle modifiche nella definizione del “Referendum abrogativo” in modo che questo tipo di interpretazioni non possano snaturare il significato di un referendum abrogativo.

Come avete letto nella mail in cui vi abbiamo chiesto di diventare membri, abbiamo parlato del Libretto Informativo sui Referendum, strumento che riteniamo indispensabile per attuare quell’informazione minima necessaria che i media ed il governo NON fanno più da molto tempo. Se ai vuole davvero avere la Democrazia Diretta, il cittadino deve essere informato, con una informazione super partes.

 

Cordialmente

Nicola Ragno

Portavoce Più Democrazia Italia