Home Forums 10 – FARE il cambiamento Legge sul conflitto di interesse Rispondi a: Legge sul conflitto di interesse

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Erminio Ressegotti
Moderatore
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361!vig=

Questi strumenti di contrasto per eliminare la possibilità che ci siano conflittualità sia di tipo incompatibilità elettiva e  sono applicati in molti paesi Europei e in alcuni stati degli USA.

Storicamente le Svizzera ha da lungo tempo alcuni strumenti  idonei ad escludere dalla approvazione parlamentare le più evidenti e classiche situazioni di conflitto di interessi di tipo economico. Ci sono altre situazioni decisionali dove tale conflitto è emerso, ad esempio il sistema elettorale e la raccolta firme per la presentazione ed ammissione delle liste al voto.

nel contesto d specifico del tema si propone la modifica del testo di legge in vigore sopra linkato con le integrazioni in grassetto.

CAPO II
Eleggibilita’ e conflitto di interessi

Art. 6. …………………

Art. 7. …………………

Art. 8.  ………………..

Art. 9. ……………….

Art. 10. ……………….

Art 10 bis …………….

Il conflitto di interessi è presente nella attività parlamentare degli eletti e degli amministratori degli Enti territoriali.

In presenza di deliberazioni parlamentari, di carattere sia collegiale che di singoli parlamentari, nei quali si deliberano contenuti che attribuiscono vantaggi personali sia di tipo economico quali emolumenti, benefit, sia di normative che permettano di accedere a contributi personali, familiari ed altre modalità dolose e comunque non appartenenti a normative di tipo generale per i cittadini, si vengono a concretizzare situazioni definibili come conflitto di interessi che a priori non garantiscono ai cittadini l’esercizio della loro libertà decisionale  nell’esclusivo interesse dei cittadini; si ritiene che tali atti debbano essere decisi dalla volontà popolare. tramite specifici referendum vincolanti. Si ritiene altresi che si ravvisa la presenza di interessi quando per legge venga statutariamente previsto il controllo amministrativo delle attività parlamentari e/o di enti territoriali, in tal caso la nomina di tali persone chiamate a fare la verifica, non possono essere oggetto di decisione da parte dei soggetti politici ed amministrativi sottoposti a tale verifica.

Tale incarico potrà essere assegnato per un massimo di due mandati.

La  verifica della presenza negli atti deliberativi di una condizione dei conflitti sopra evidenziate e peraltro non esclusivi, viene attribuita ad una sezione specifica della Corte Costituzionale, che deve essere chiamata ove possibile a sottoporre preliminarmente la valutazione della presenza di tali condizioni.

A tutela dei cittadini, la stessa sezione potrà essere chiamata ad esprimersi in modo vincolante a fronte di ricorsi di merito.